LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - (pag. Le/XI - 10 novembre 2016)
CARMIANO – La sentenza del Tar dà ragione all’operato dell’Amministrazione comunale
"Regolari le aree del commercio ambulante"
CARMIANO – Il bando comunale per l’assegnazione di posti fissi agli ambulanti? E’ tutto regolare. Il Tar di Lecce, con sentenza della terza sezione (presidente Luigi Costantini), ha dichiarato “improcedibile” il ricorso di Federaziende, presentato alla fine di marzo finalizzato all’annullamento degli atti per l'assegnazione triennale di 26 posteggi “fuori mercato”.
Il Comune, difeso dagli avvocati Francesco Romano e Leonardo Maruotti, ha ottenuto il riconoscimento delle sue ragioni, sostenute per scongiurare “il perdurare dei disagi per le locali attività commerciali”.
“Il Comune – spiegano i legali - aveva deciso di realizzare il Piano del Commercio mosso dalla consapevolezza che l’esercizio itinerante in modo non conforme alla legge produce effetti distorsivi del mercato. Il Piano prevedeva il divieto di esercizio del commercio itinerante in tutte le principali vie e piazze; contestualmente, in prossimità di zone scarsamente servite dalla rete distributiva in sede fissa, individuava alcune aree dove svolgere il commercio in forma itinerante in deroga ai limiti di tempo di stazionamento. In conseguenza di questa pronuncia, quindi, viene confermata la validità del Piano e l’operato dell’Amministrazione”.
Alla base del ricorso di Federaziende c’era la tesi che l’assegnazione del posteggio “mal si concilia con la ratio dell’attività del commercio itinerante che mira a soddisfare l’esigenza della clientela di acquistare i prodotti sotto casa, al passaggio del commerciante e per il tempo necessario all’acquisto”.
Il Comune, difeso dagli avvocati Francesco Romano e Leonardo Maruotti, ha ottenuto il riconoscimento delle sue ragioni, sostenute per scongiurare “il perdurare dei disagi per le locali attività commerciali”.
“Il Comune – spiegano i legali - aveva deciso di realizzare il Piano del Commercio mosso dalla consapevolezza che l’esercizio itinerante in modo non conforme alla legge produce effetti distorsivi del mercato. Il Piano prevedeva il divieto di esercizio del commercio itinerante in tutte le principali vie e piazze; contestualmente, in prossimità di zone scarsamente servite dalla rete distributiva in sede fissa, individuava alcune aree dove svolgere il commercio in forma itinerante in deroga ai limiti di tempo di stazionamento. In conseguenza di questa pronuncia, quindi, viene confermata la validità del Piano e l’operato dell’Amministrazione”.
Alla base del ricorso di Federaziende c’era la tesi che l’assegnazione del posteggio “mal si concilia con la ratio dell’attività del commercio itinerante che mira a soddisfare l’esigenza della clientela di acquistare i prodotti sotto casa, al passaggio del commerciante e per il tempo necessario all’acquisto”.
Rosario Faggiano